Nel contratto di somministrazione, che può essere indeterminato o determinato, sono coinvolte tre parti:
- il lavoratore;
- il datore di lavoro;
- l’agenzia per il lavoro (somministratore) che si occupa di ricercare e selezionare il personale, e di ovviare a tutte le pratiche burocratiche per conto del lavoratore e dell’impresa.
Il lavoratore è assunto e retribuito dall’agenzia autorizzata, che gli versa i contributi. Questa verrà rimborsata dal datore di lavoro con l’aggiunta di una percentuale.
I lavoratori assunti in somministrazione lavoro hanno diritti e doveri uguali a quelli dei dipendenti assunti direttamente dall’azienda. Infine, il contratto di somministrazione è vantaggioso anche per le aziende.
Il contratto di somministrazione di lavoro (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – art. 33) è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
Queste informazioni, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto da parte della società di somministrazione, al momento della stipulazione del contratto di lavoro o al momento dell’invio in missione presso l’utilizzatore.