Come si stipula un contratto di lavoro?

In data 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”. La direttiva dianzi richiamata mira a rendere più trasparenti e prevedibili le condizioni di lavoro in tutta l’UE.

 

Articolo 3 – Modalità di comunicazione delle informazioni

L’articolo 3 del decreto legislativo in esame disciplina le modalità e la forma con le quali il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori le informazioni concernenti il loro rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve adempiere ai nuovi obblighi informativi in modo trasparente, chiaro,
completo e gratuito, utilizzando la modalità cartacea o quella elettronica. Esso deve inoltre conservare la prova dell’avvenuta trasmissione o ricezione delle informazioni necessarie per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione del rapporto. In ogni caso, poi, le informazioni
stesse devono essere conservate e rese accessibili in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore.

Articolo 4 

L’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 104/2022 ridisciplina l’obbligo di informare il lavoratore dei mutamenti del rapporto di lavoro intervenuti dopo l’assunzione. In virtù di quest’ultima disposizione, qualsiasi variazione degli elementi oggetto di informazione, che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo, dovrà essere comunicata per iscritto dal datore di lavoro entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica stessa.

Tutto il decreto è consultabile qui